Fondo di Garanzia

Dal 1° gennaio 2010, l’A.A.T.O. ha istituito un “Fondo di Garanzia”, avente lo scopo di tutelare gli utenti titolari di contratti di somministrazione di acqua con il gestore del servizio idrico integrato, in riferimento agli addebiti di quantitativi di acqua somministrati, ma non utilizzati, in seguito a dispersioni causate dalla rottura e/o dal malfunzionamento dell’impianto idrico privato.

La quota di contribuzione è stata addebitata in automatico ad ogni utente in occasione della prima fatturazione dell’anno e successiva all’istituzione del Fondo.

Il sottoscrittore del Fondo che riceve la bolletta con l’addebito di consumi anomali, cioè di un consumo almeno doppio rispetto a quello fatturato in un analogo periodo precedente, ne sospende il pagamento ed inoltra istanza di intervento al gestore, entro 30 giorni dalla scadenza di pagamento della fattura contestata.

L’istanza deve essere corredata da fattura e/o dichiarazione dei lavori svolti, in forma di autocertificazione, emessa da un idraulico o da un soggetto abilitato, o comunque idonea documentazione che comprovi l’avvenuta riparazione del guasto, nonchè da foto che consentano di individuare inequivocabilmente il luogo dove si è verificato il guasto e rappresentino adeguatamente la parte di impianto oggetto di intervento prima e dopo la riparazione (prima che venga chiuso l’eventuale scavo o apertura del muro).

L’istruttoria delle richieste di intervento del Fondo inoltrate dagli utenti spetta al gestore che può richiedere informazioni all’utente, può disporne l’audizione al fine di verificare i documenti trasmessi in allegato alla richiesta, può effettuare verifiche, accertamenti e sopralluoghi e ogni attività necessaria per la verifica delle condizioni di intervento.

Il termine per la verifica della sussistenza delle condizioni per l’intervento del Fondo da parte del gestore, è fissato in 60 giorni dal ricevimento della domanda di intervento inoltrata all’utente aderente.

Allegato N – Regolamento del Fondo di Garanzia 

Direttiva n. 2/2011 – Precisazioni sulla definizione di “Quantitativi di acqua somministrata ma non utilizzati in seguito a dispersioni” 

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