Chi siamo

L’Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata è stata istituita in seguito alla legge della Regione Marche n. 30 del 2011 che le ha assegnato le funzioni già esercitate dalle Autorità di Ambito previste dall’articolo 148 del d.lgs. 152/2006 e dalla legge regionale 22 giugno 1998, n. 18 (Disciplina delle risorse idriche), in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010).

La suddetta normativa prevede la riorganizzazione dei servizi idrici attraverso il raggiungimento di 4 obiettivi fondamentali:

1) il superamento della frammentazione delle gestioni a livello territoriale; Una delle principali innovazioni introdotte dalla riforma del sistema idrico è rappresentata dal tentativo di superare la frammentazione gestionale che caratterizza il settore dei servizi idrici in Italia; a questo scopo si richiede l’identificazione di ambiti territoriali ottimali (ATO), all’interno dei quali pervenire ad una gestione unitaria. L’ampliamento dei bacini d’utenza comporta vantaggi sia dal lato dell’efficienza sia da quello della qualità del servizio, come testimoniano gli studi di settore che hanno valutato nell’ordine delle 300.000 unità di utenza i bacini minimi affinché l’attività risulti efficace ed efficiente; le aumentate dimensioni degli operatori dovrebbero, inoltre, consentire di affrontare quegli investimenti preclusi ai piccoli gestori, sia per l’entità della spesa, sia per l’assenza del livello di domanda tale da rendere conveniente l’investimento.

2) l’integrazione funzionale delle attività del ciclo idrico; La legge impone una gestione unitaria e integrata del ciclo idrico, inteso come l’insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue. Gli effetti dell’integrazione sono analoghi a quelli evidenziati in riferimento all’estensione degli ambiti territoriali; sono inoltre intuibili le ricadute positive di una visione globale del servizio, che potrà permettere di sfruttare tutte le possibili sinergie, fino ad ora trascurate, sia a livello generale, sia specifiche di settore.

3) l’individuazione di una tariffa del Servizio Idrico Integrato che assicuri la copertura integrale dei costi di gestione; Un terzo pilastro individuato dalla riorganizzazione del settore idrico è rappresentato dalla nuova disciplina tariffaria: ispirandosi al principio della copertura dei costi, la riforma prevede che la tariffa sia calcolata sulla base della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, dei costi di gestione, delle opere e degli adeguamenti necessari.

4) separazione tra titolarità e gestione del servizio; Un’ultima innovazione introdotta dalla riforma è rappresentata dalla separazione tra titolarità e gestione del servizio idrico; si pone fine, in questo modo, alla coincidenza tra i “titolari” ed i “gestori” del servizio prevista dal sistema italiano, fonte di inevitabile confusione tra le funzioni di indirizzo, regolamentazione, controllo e la funzione di gestione. La titolarità del servizio rimane a Province e Comuni che devono affidarne la gestione operativa mediante una delle tre forme previste dall’attuale normativa: gara per la gestione da parte di terzi, gara per la scelta del socio privato che parteciperà alla società a capitale misto cui verrà affidata la gestione, affidamento diretto a società partecipata da enti locali (cd. affidamento “in house”).

Numerosi sono i soggetti protagonisti della riforma, cui sono affidati specifici ruoli e competenze; in particolare spetta: allo Stato il compito di fissare i criteri generali; alle Regioni, approvando le leggi di applicazione, il compito di individuare i limiti territoriali degli ambiti e disciplinare i rapporti tra i soggetti gestori e gli Enti Locali; agli Enti locali, attraverso la costituzione di Enti di Gestione dell’Ambito (EGA), il delicato compito di organizzare il servizio idrico integrato e di svolgere la funzione di programmazione e controllo della gestione.

Più specificamente le principali funzioni dell’Assemblea di Ambito n. 3 di Macerata, sono: la predisposizione della ricognizione tecnica e gestionale relativa ai servizi idrici verificando lo stato di strutture e impianti e il livello di efficienza ed efficacia gestionale; l’individuazione della forma di gestione, del soggetto gestore del servizio, e l’adozione della Convenzione per la gestione; l’approvazione del Piano d’Ambito, inteso come strumento di attuazione delle scelte strategiche dell’EGA, in cui viene definita l’entità degli investimenti necessari (Piano degli interventi), individuato l’assetto gestionale (Modello gestionale) e predisposto il Piano Economico e Finanziario con l’individuazione della tariffa da applicare all’utenza; il controllo del servizio e dell’attività del gestore affidatario al fine di verificare la corretta applicazione della tariffa, il raggiungimento degli obbiettivi e dei livelli di qualità previsti dal Piano.

L’Assemblea, nell’esercizio di tali funzioni, rappresenta sia i soggetti convenzionati, quindi i Comuni dell’Ambito, sia l’utenza, quindi i consumatori del Servizio Idrico Integrato.

La Convenzione istitutiva dell’Assemblea di Ambito n. 3 “Marche Centro – Macerata” prevede come Organi:

l’Assemblea: composta dai Sindaci dei 46 Comuni convenzionati o dagli assessori da loro delegati, con rappresentatività determinata per il 60% in base alla popolazione, per il 35% in base alla superficie. Il restante 5% è assegnato alle due Provincie nelle quali ricadono i Comuni convenzionati (Macerata e Ancona). La ripartizione delle quote consortili è riportata nella tabella della rappresentatività. Tale organo ha il compito di dettare gli indirizzi dell’Ente di Ambito;

il Presidente: legale rappresentante dell’Ente di Ambito, convoca e presiede l’Assemblea, amministra l’Ente avvalendosi della struttura tecnica, sovrintende al buon andamento del Consorzio. E’ inoltre prevista la presenza di un Revisore Unico dei Conti che esercita la vigilanza sulla gestione contabile e finanziaria dell’Ente di Ambito ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle sue risultanze.

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